Con il Comunicato stampa n. 148 del 5 novembre 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/825, nota come Direttiva Green Claims, che mira a rafforzare la tutela dei consumatori nella transizione verde e a contrastare in modo strutturale il fenomeno del greenwashing.
Il provvedimento, proposto dal Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti e dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, rappresenta un passo decisivo verso un’economia più circolare, trasparente e sostenibile. Tra le principali misure introdotte figurano sanzioni per le asserzioni ambientali generiche o non comprovate, obblighi informativi più chiari per imprese e operatori, e un sistema armonizzato di etichettatura volto a indicare la durabilità dei prodotti.
Con questa approvazione, l’Italia avvia il percorso di recepimento della Direttiva Green Claims, una delle riforme europee più rilevanti nel contrasto alla comunicazione ambientale ingannevole e nella promozione della responsabilità ambientale e sociale delle imprese.
La Direttiva Green Claims (Direttiva UE 2024/825) è uno dei pilastri legislativi europei più importanti per contrastare il greenwashing e promuovere la responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde. Di seguito viene illustrato cosa prevede, come funziona e quali sono i suoi impatti su imprese e cittadini.
Cos’è la Direttiva Green Claims
La Direttiva Green Claims è una normativa dell’Unione Europea, emanata nel febbraio 2024, che modifica e rafforza le direttive sulla tutela dei consumatori (2005/29/CE – pratiche commerciali sleali e 2011/83/UE – diritti dei consumatori). Il suo obiettivo principale è garantire che le informazioni ambientali e sociali comunicate da imprese e operatori economici siano chiare, trasparenti e verificabili, al fine di supportare scelte di consumo responsabili e contrastare le pratiche ingannevoli come il greenwashing.
La direttiva mira a includere controlli specifici sulle asserzioni ambientali (green claims) fatte in ambito commerciale, impedendo che le imprese dichiarino impatti ambientali falsi, generici o non verificabili riguardo ai loro prodotti o processi.
A chi si rivolge la Direttiva Green Claims
La Direttiva Green Claims si rivolge a tutte le imprese che comunicano o diffondono claim ambientali nei confronti dei consumatori all’interno dell’Unione europea, indipendentemente dalla dimensione o dal settore di appartenenza. Sono coinvolti, in particolare, produttori, distributori, retailer e operatori dell’e-commerce che utilizzano asserzioni ambientali volontarie nei messaggi commerciali. L’obiettivo è garantire che tali dichiarazioni siano chiare, verificabili e fondate su evidenze scientifiche, a tutela del mercato e dei consumatori.
Obiettivi e ambito di applicazione della direttiva contro il greenwashing
Gli obiettivi principali della Direttiva Green Claims sono:
- Permettere ai consumatori di prendere decisioni informate e sostenibili.
- Contrastare la diffusione di pratiche commerciali sleali e dichiarazioni ambientali ingannevoli.
- Migliorare la trasparenza dei marchi di sostenibilità e dei sistemi di certificazione.
- Promuovere la durabilità, riparabilità e riciclabilità dei prodotti.
- Rafforzare il quadro giuridico UE contro il greenwashing.
L’ambito di applicazione riguarda tutte le comunicazioni commerciali che fanno riferimento a impatti ambientali, sociali o aspetti legati alla circolarità dei beni e servizi offerti nel mercato UE.
Definizioni chiave: green claim, greenwashing e marchi di sostenibilità
La direttiva introduce definizioni dettagliate di:
- Asserzione ambientale (Green Claim): qualsiasi messaggio, in forma testuale, grafica, verbale o simbolica, che affermi o implichi qualità ambientali positive o una minore dannosità rispetto ad altri prodotti.
- Greenwashing: pratiche commerciali che suggeriscono impatti ambientali positivi senza basarsi su dati o verifiche oggettive.
- Marchio di sostenibilità: tutti i loghi, etichette o certificazioni che evocano aspetti ambientali/sociali, ammessi solo se sopra un sistema di certificazione terzo o da un’autorità pubblica.
Le pratiche vietate dalla Direttiva Green Claims
La direttiva individua un elenco esplicito di pratiche considerate sempre sleali e ingannevoli, vietandole in modo assoluto:
- Utilizzo di marchi di sostenibilità privi di certificazione terza o non emanati da autorità pubbliche.
- Asserzioni ambientali generiche (“ecologico”, “amico della natura”, “verde”) senza dimostrazione di eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali.
- Dichiarazioni riferite all’intero prodotto o all’intera azienda, quando riguardano solo una parte o un aspetto specifico.
- Claim basati su compensazione delle emissioni di gas serra (come “impatto neutro”) che non riflettano l’impatto reale del ciclo di vita del prodotto.
- Pubblicizzare come vantaggi elementi irrilevanti (“acqua senza glutine”), o requisiti già imposti dalla legge ma presentati come esclusivi.
Maggiori tutele per le caratteristiche ambientali e sociali
La direttiva estende la lista delle caratteristiche oggetto di tutela, includendo espressamente:
- Durabilità, riparabilità e riciclabilità dei prodotti.
- Impatto sociale (condizioni di lavoro, inclusione, benessere animale, diritti umani).
- Metodi chiari di raffronto e comparazione tra prodotti, obbligando le aziende a spiegare criteri, prodotti coinvolti e aggiornamenti ai consumatori.
- Divieto di presentare un prodotto come riparabile se non lo è realmente.
Sistema di certificazione e controllo terzo
Le imprese che desiderano comunicare prestazioni ambientali devono disporre di:
- Un piano di attuazione dettagliato che indichi obiettivi, risorse e scadenze verificabili.
- Verifica periodica dei progressi da parte di un esperto terzo, indipendente e qualificato.
- Accessibilità pubblica dei risultati delle verifiche.
I sistemi di certificazione devono essere trasparenti e non discriminatori, aperti a tutti i soggetti che rispettano i requisiti previsti.
Impatti su imprese e consumatori
La Direttiva Green Claims rappresenta un salto di qualità nella regolamentazione della comunicazione commerciale in Europa. Essa ridisegna il perimetro delle asserzioni ambientali e dei marchi di sostenibilità, offrendo strumenti concreti contro il greenwashing e per la promozione di consumi più sostenibili. Aziende e operatori avranno responsabilità maggiori nel garantire la trasparenza, la verificabilità e la correttezza delle proprie comunicazioni, contribuendo a una transizione verde reale e tangibile per il mercato Europeo.
La Direttiva Green Claims impatterà profondamente su:
- Strategia di comunicazione delle imprese: sarà necessario adottare processi di verifica, evitare claim generici, investire in trasparenza.
- Sistemi di certificazione: solo loghi e marchi gestiti da terzi indipendenti o autorità pubbliche potranno essere usati come prova di sostenibilità ambientale e sociale.
- Sostenibilità reale: la concorrenza sarà indirizzata verso prodotti effettivamente migliori sotto il profilo ambientale, sostenendo la transizione verde europea.
- Tutela del consumatore: verranno ridotte pratiche di greenwashing, con la possibilità di fare scelte consapevoli e sostenibili.
Quando entra in vigore la Direttiva Green Claims
La Direttiva Green Claims è entrata in vigore a livello europeo il 26 marzo 2024 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 27 marzo 2026, con applicazione delle relative disposizioni a partire dal 27 settembre 2026. In Italia, l’effettiva operatività dipenderà dall’adozione del decreto legislativo di recepimento, che modificherà in particolare il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), rafforzando la disciplina delle pratiche commerciali scorrette e delle dichiarazioni ambientali.