Il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 56 del 9 marzo 2026. Il provvedimento attua la Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, “Empowering Consumers for the Green Transition”, che modifica le Direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per responsabilizzare i consumatori nella transizione verde, nota come Direttiva Green Claims o Direttiva (anti-)Greenwashing.
La Direttiva Green Claims entra in vigore il 24 marzo 2026, ma le nuove disposizioni si applicano pienamente dal 27 settembre 2026, offrendo un periodo di transizione alle imprese per adeguare strategie di comunicazione e marketing.
Decreto Legislativo 30/2026 anti-greenwashing: obiettivi principali
Il Decreto Legislativo 30/2026 rafforza la tutela dei consumatori contro pratiche commerciali scorrette legate a sostenibilità ambientale e sociale, come i green claims ingannevoli. Modifica il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) ampliando l'elenco delle pratiche vietate e introducendo obblighi di trasparenza su durabilità, riparabilità e impatto ambientale dei prodotti. L'obiettivo è promuovere scelte consapevoli, combattere il greenwashing e favorire l'economia circolare attraverso informazioni verificabili.
Nuove definizioni condivise per evitare il greenwashing
Vengono introdotti termini precisi come "asserzione ambientale", "asserzione ambientale generica", "etichetta di sostenibilità", "durabilità", "indice di riparabilità" e "marchio di sostenibilità". Queste definizioni puntuali rendono più trasparente la comunicazione sulle caratteristiche ambientali, richiedendo verifiche indipendenti e requisiti pubblici per i sistemi di certificazione green. Per i beni con elementi digitali, si indicano anche i periodi minimi di aggiornamenti software garantiti dal produttore.
Direttiva Green Claims: pratiche commerciali vietate
Sono considerate ingannevoli le affermazioni ambientali generiche (es. "eco", "green") non supportate da evidenze verificabili, comparabili e attendibili. Vietati claim su "climaticamente neutro" o "impatto zero" basati solo su compensazione emissioni, etichette non certificate e presentazioni di requisiti normativi UE come tratti distintivi. Dichiarazioni su prestazioni ambientali future devono includere impegni chiari e verificabili; altrimenti, configurano pratiche sleali.
Obblighi informativi del D.Lgs. 30/2026
Prima della conclusione del contratto, anche a distanza, le imprese devono fornire dettagli su durata prevista, riparabilità, pezzi di ricambio e riciclabilità. Introducono un avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e un'etichetta per garanzie commerciali di durabilità superiori ai due anni. Queste regole promuovono modelli di consumo sostenibili, rendendo obbligatoria la trasparenza su circolarità e manutenzione.
Impatto sulle imprese della direttiva contro il greenwashing
Le aziende devono verificare scientificamente i claim ambientali, raccogliere prove e evitare messaggi ambigui, con sanzioni per violazioni. Il periodo di transizione dal 24 marzo al 27 settembre 2026 permette adeguamenti, trasformando obblighi in opportunità competitive per strategie sostenibili reali. Ciò crea un mercato più equo, premiando trasparenza e tracciabilità.