EUDR, la nuova guida operativa sulle filiere spiega chi deve fare cosa

La Commissione Europea, con il supporto di UNEP-WCMC, ha pubblicato a marzo 2026 la terza edizione della guida operativa

Di Simona Politini

Normative - Pubblicato il 26-03-2026

Il Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR, Reg. 2023/1115) impone obblighi precisi a chi commercializza o esporta prodotti legati a sette materie prime a rischio deforestazione: carne bovina, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno. Capire dove ci si colloca nella filiera, e quali adempimenti ne conseguono, non è però sempre immediato.

Per questo la Commissione Europea, in collaborazione con UNEP-WCMC, ha aggiornato la propria guida operativa con la terza edizione delle "EUDR Supply Chain Infographics", appena pubblicata. Il documento non ha valore legale vincolante, ma costituisce uno strumento di orientamento prezioso per tutte le aziende che devono confrontarsi con la normativa, in attesa degli ulteriori aggiornamenti normativi attesi entro fine aprile 2026.

Le novità normative di dicembre 2025 recepite nella guida

La terza edizione recepisce le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2650, adottato in dicembre 2025. Le principali novità riguardano una semplificazione e razionalizzazione degli obblighi per alcune categorie di attori della filiera.

In primo luogo, viene introdotta la figura del downstream operator (operatore a valle), definita come il soggetto che commercializza prodotti già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) o da una dichiarazione semplificata. Questa distinzione rispetto all'upstream operator (operatore a monte) è centrale nell'intero impianto della guida: solo l'operatore a monte è tenuto a esercitare la dovuta diligenza completa e a presentare la DDS al sistema informativo della Commissione.

In secondo luogo, la normativa aggiornata introduce e formalizza la categoria dei micro o piccoli operatori primari (MSPO), con obblighi significativamente ridotti: invece di una DDS completa, questi soggetti possono presentare una dichiarazione semplificata una tantum, che li accompagna per tutte le successive transazioni commerciali.

EUDR: chi è "upstream operator" e quali obblighi comporta

La guida chiarisce con precisione chi ricade nella categoria di upstream operator. Si tratta di chi, per primo, immette sul mercato europeo un prodotto rilevante elencato nell'Allegato I del Regolamento — sia esso un importatore da paesi terzi, un produttore domestico europeo o un esportatore — oppure di chi esporta prodotti non ancora coperti da una DDS.

Gli obblighi per questa categoria sono i più stringenti: esercitare la dovuta diligenza prima della commercializzazione, presentare la DDS al sistema informativo, assumere e mantenere la responsabilità di conformità all'articolo 3 del Regolamento (prodotti deforestation-free e legali), conservare le DDS per cinque anni, comunicare i numeri di riferimento delle DDS agli operatori a valle, e notificare le autorità competenti in caso di rischio di non conformità.

Una DDS può coprire più lotti o spedizioni per un periodo fino a un anno, a condizione che la dovuta diligenza sia stata esercitata per tutti i prodotti interessati.

EUDR: chi è "downstream operator" o trader e cosa deve fare

La guida distingue nettamente gli obblighi per gli operatori a valle. Downstream operator e trader non sono tenuti a svolgere la dovuta diligenza né a presentare DDS: il loro ruolo è garantire la tracciabilità dei prodotti già coperti da diligenza a monte.

In concreto, il primo downstream operator o trader — indipendentemente dalla dimensione — è tenuto a raccogliere e conservare i numeri di riferimento DDS ricevuti dal fornitore upstream. I downstream operator e trader non-PMI devono inoltre registrarsi nel sistema informativo della Commissione prima di immettere o rendere disponibili prodotti sul mercato. I downstream operator e trader successivi hanno obblighi ridotti: conservano solo le informazioni di base su fornitori e clienti, informazioni che solitamente già detengono nell'ordinaria gestione aziendale.

Tutti i downstream operator e trader, infine, sono tenuti a segnalare alle autorità competenti qualsiasi informazione che faccia sospettare la non conformità dei prodotti trattati.

EUDR, i nove scenari pratici: le filiere nel dettaglio

Il cuore operativo della guida è costituito da nove scenari di filiera, suddivisi in due macro-sezioni: operazioni con materie prime prodotte nell'UE e operazioni con materie prime prodotte fuori dall'UE.

Per le filiere domestiche, la guida analizza due scenari per il legname (distinguendo tra un grande produttore e un piccolo proprietario forestale MSPO), uno per l'allevamento bovino e uno per la soia. Per le filiere internazionali, sono trattati la gomma naturale, l'olio di palma, il caffè, il cacao e i prodotti di carta e legno lavorati.

Ogni scenario identifica con precisione il ruolo di ciascun attore, la tipologia di DDS richiesta, i flussi di comunicazione dei numeri di riferimento e i casi in cui prodotti escono dall'ambito di applicazione del Regolamento. Particolare attenzione è dedicata ai casi limite: l'utilizzo di prodotti rilevanti per uso interno all'azienda, la funzione degli autorised representative, la gestione degli imballaggi e la proibizione del mass balance nella catena di custodia.

EUDR, micro e piccole imprese: la dichiarazione semplificata una tantum

Una delle novità più rilevanti per le PMI è la semplificazione introdotta per i micro e piccoli operatori primari (MSPO). Per rientrare in questa categoria, un operatore deve essere di piccola dimensione (microimpresa o piccola impresa ai sensi della Direttiva 2013/34/UE), essere stabilito in un paese classificato come a basso rischio nel sistema di benchmarking EUDR, e produrre direttamente i prodotti rilevanti che commercializza.

In presenza di queste condizioni, l'operatore presenta una dichiarazione semplificata una tantum al sistema informativo, ricevendo un identificativo di dichiarazione che accompagna poi tutti i prodotti. In alcuni Stati membri, dove le informazioni necessarie sono già disponibili in banche dati nazionali, il sistema è ulteriormente snellito: è lo Stato membro a rendere disponibili le informazioni nel sistema informativo e ad assegnare direttamente l'identificativo all'operatore.

EUDR, tracciabilità e divieto di mass balance: un punto fermo

La guida ribadisce con chiarezza un principio non negoziabile del Regolamento: la tracciabilità deve risalire fino ai singoli appezzamenti di terra dove le materie prime sono state prodotte, e i sistemi di mass balance — che consentono di mescolare prodotti deforestation-free con prodotti di origine sconosciuta o non conformi — non sono ammessi.

Questo significa che i prodotti destinati al mercato europeo devono essere fisicamente separati da prodotti di origine ignota o non certificati in ogni fase della filiera. Un aspetto particolarmente rilevante per filiere complesse come il cacao, dove le fave possono provenire da molte piccole aziende agricole e subire aggregazioni durante stoccaggio, lavorazione o trasporto.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

La guida è uno strumento di orientamento aggiornato, ma non definitivo. La Commissione ha annunciato che una versione aggiornata della terza edizione sarà rilasciata non appena saranno disponibili le FAQ rivedute, attese anch'esse nei prossimi mesi. Sono inoltre previsti ulteriori sviluppi normativi entro fine aprile 2026, che potrebbero introdurre precisazioni rilevanti, in particolare sul sistema di benchmarking dei paesi e sulle modalità operative del sistema informativo.

Per le aziende che operano nelle filiere interessate, il momento attuale è quello giusto per mappare con precisione il proprio ruolo nella catena di fornitura, verificare la propria classificazione dimensionale e prepararsi agli adempimenti specifici, utilizzando la guida pubblicata come riferimento operativo — nella consapevolezza che il quadro normativo è ancora in evoluzione.


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