EUDR, la Commissione europea approva il nuovo Atto delegato: cosa cambia per imprese e filiere

La Commissione europea ha adottato il nuovo Atto delegato dell'EUDR, completando il pacchetto di semplificazione del regolamento contro la deforestazione. Modificato l'elenco dei prodotti interessati, introdotti chiarimenti tecnici e novità sul Sistema Informativo per ridurre gli oneri amministrativi

Di Simona Politini

Normative - Pubblicato il 14-07-2026

La Commissione europea ha adottato il nuovo Atto delegato del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), accompagnandolo con un aggiornamento delle linee guida e con un nuovo atto di esecuzione. Il provvedimento modifica l'Allegato I del regolamento europeo sulla deforestazione, aggiornando l'elenco dei prodotti soggetti agli obblighi di due diligence e introducendo una serie di chiarimenti destinati a rendere l'applicazione della normativa più semplice e uniforme.

L'Atto delegato sarà ora sottoposto al consueto periodo di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio. Entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, mentre per le nuove categorie di prodotti incluse nell'ambito di applicazione gli obblighi decorreranno dal 30 dicembre 2027, così da concedere agli operatori il tempo necessario per adeguarsi.

Dopo gli interventi di razionalizzazione, ciò di cui imprese e filiere hanno bisogno è soprattutto certezza del diritto e prevedibilità normativa, condizioni indispensabili per pianificare gli investimenti e organizzare i processi di due diligence. È questa la linea lungo la quale si muove Bruxelles che, con questo provvedimento, considera completato il pacchetto di semplificazione dell'EUDR.

Che cos'è l'EUDR e quali obblighi introduce

L'European Union Deforestation Regulation (EUDR) mira a ridurre il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale.

Il regolamento vieta l'immissione sul mercato europeo o l'esportazione di determinate materie prime e dei relativi prodotti derivati se non rispettano tre condizioni:

  • essere privi di collegamenti con la deforestazione (deforestation-free);
  • essere prodotti nel rispetto della legislazione del Paese di origine;
  • essere accompagnati da una dichiarazione di due diligence.

Le sette commodity interessate rimangono bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.

Perché la Commissione ha modificato l'EUDR

Il documento chiarisce che l'obiettivo delle modifiche non è soltanto alleggerire gli adempimenti amministrativi.

La Commissione intende soprattutto:

  • aumentare la certezza giuridica per imprese, autorità competenti e dogane;
  • eliminare ambiguità interpretative;
  • evitare costi amministrativi non necessari;
  • impedire che il rischio di deforestazione venga semplicemente trasferito verso prodotti derivati non coperti dalla normativa.

Secondo Bruxelles, alcuni prodotti derivati potevano infatti essere immessi sul mercato senza rispettare gli obblighi dell'EUDR, creando un effetto di rilocalizzazione del rischio di deforestazione anziché una sua effettiva riduzione.

I prodotti che escono dall'ambito di applicazione del Regolamento europeo contro la deforestazione

L'Atto delegato elimina alcuni prodotti dall'Allegato I del regolamento.

Tra le principali esclusioni figurano:

  • pelli bovine grezze;
  • cuoio e pelle conciata;
  • pneumatici ricostruiti;
  • articoli in gomma vulcanizzata e cinghie di trasmissione;
  • soia destinata alla semina.

Nel caso della pelle, la Commissione riconosce che la filiera presenta caratteristiche molto diverse rispetto a quella della carne e che gli operatori europei dispongono di un limitato potere contrattuale per ottenere le informazioni richieste ai fini della due diligence. Inoltre, l'eventuale inclusione di tutti i prodotti derivati in pelle avrebbe comportato un notevole incremento delle informazioni da gestire lungo la filiera.

Per questi motivi Bruxelles ha deciso di escludere temporaneamente pelle e cuoio dall'EUDR, precisando tuttavia che la questione sarà rivalutata nel riesame generale del regolamento previsto nel 2030.

Anche gli articoli in gomma vulcanizzata sono stati esclusi poiché contengono quantità limitate di gomma naturale e il loro contributo alla deforestazione è stato ritenuto marginale rispetto agli oneri amministrativi richiesti agli operatori.

I nuovi prodotti inclusi nell'EUDR

Parallelamente vengono introdotte nuove categorie di prodotti.

Entrano nell'Allegato I:

  • caffè solubile;
  • lingue bovine congelate;
  • ulteriori derivati dell'olio di palma destinati alla filiera oleochimica.

Per la Commissione si tratta di un intervento necessario per eliminare incoerenze normative. Il caffè verde e quello tostato erano già soggetti all'EUDR, mentre il caffè solubile ne era escluso, pur contribuendo al rischio di deforestazione. Analogamente, l'inclusione di ulteriori derivati dell'olio di palma evita che parte della filiera rimanga fuori dagli obblighi di tracciabilità.

Per consentire l'adeguamento delle imprese, queste nuove categorie saranno soggette agli obblighi soltanto dal 30 dicembre 2027.

Più chiarezza per imprese e dogane

Una parte significativa dell'Atto delegato EUDR è dedicata alle cosiddette correzioni tecniche.

Tra le principali novità figurano:

  • esclusione dei campioni destinati ad analisi e test;
  • esclusione dei prodotti utilizzati esclusivamente per esami di laboratorio;
  • chiarimenti sui materiali di imballaggio;
  • esclusione di rifiuti, prodotti usati e di seconda mano;
  • chiarimenti sui materiali informativi e promozionali;
  • esclusione della corrispondenza postale;
  • deroga per alcuni derivati dell'olio di palma impiegati nella produzione di medicinali per uso umano e veterinario.

Secondo la Commissione, queste precisazioni consentono di ridurre gli oneri amministrativi e di garantire un'applicazione uniforme della normativa nei diversi Stati membri.

Il ruolo del Sistema Informativo EUDR

Oltre all'Atto delegato che aggiorna l’ambito dei prodotti derivati interessati, la Commissione europea ha adottato anche un Atto di esecuzione attraverso il quale ha inteso definire le regole tecniche del Sistema Informativo EUDR, ovvero la piattaforma digitale attraverso cui imprese e operatori presentano le dichiarazioni di due diligence.

Dal documento si evince come alcune modifiche siano state introdotte anche per evitare un sovraccarico del sistema e concentrare gli obblighi sui prodotti che presentano un effettivo rischio di deforestazione.

Nel caso della pelle, ad esempio, la Commissione riconosce che l'inclusione dell'intera filiera avrebbe comportato un rilevante aumento del volume di dati e dichiarazioni da gestire attraverso il Sistema Informativo, senza garantire benefici proporzionati rispetto ai costi amministrativi.

L'obiettivo dichiarato è quindi duplice: migliorare l'efficienza operativa della piattaforma e ridurre gli adempimenti per imprese, autorità competenti e amministrazioni doganali.

La revisione generale del regolamento EUDR del 2030 sarà decisiva

L'adozione dell'Atto delegato non rappresenta l'ultimo passaggio dell'evoluzione dell'EUDR.

La Commissione precisa infatti che l'intero ambito di applicazione del regolamento sarà riesaminato nel 2030, come previsto dall'articolo 34 del Regolamento 2023/1115. In quella sede verrà valutata anche l'eventuale reintroduzione di categorie oggi escluse, tra cui pelli, cuoio e relativi prodotti derivati. Nel frattempo Bruxelles continuerà a monitorare gli effetti delle modifiche introdotte.

Novità EUDR in sintesi

  • La Commissione europea ha adottato il nuovo Atto delegato dell'EUDR.
  • Il provvedimento modifica l'Allegato I del Regolamento (UE) 2023/1115.
  • Escono dall'ambito di applicazione pelle, cuoio, pneumatici ricostruiti, articoli in gomma vulcanizzata e soia da semina.
  • Entrano caffè solubile, lingue bovine congelate e nuovi derivati dell'olio di palma.
  • Le nuove categorie saranno soggette agli obblighi dal 30 dicembre 2027.
  • Introdotte numerose semplificazioni tecniche su campioni, rifiuti, prodotti usati, imballaggi e materiali informativi.
  • Prevista una deroga per alcuni derivati dell'olio di palma destinati alla produzione di medicinali.
  • Le modifiche puntano a migliorare il funzionamento del Sistema Informativo EUDR e a ridurre gli oneri amministrativi.
  • Il prossimo riesame complessivo dell'EUDR è previsto nel 2030, quando sarà rivalutata anche l'eventuale inclusione della filiera della pelle.

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