Martedì 12 agosto 2025, la Commissione Europea ha pubblicato il documento di orientamento aggiornato volto a supportare l’implementazione armonizzata e coerente del Regolamento (UE) 2023/1115 contro la deforestazione (EU Deforestation Regulation – EUDR). Questo Regolamento reca disposizioni rigorose che regolano l’immissione sul mercato dell’Unione Europea e l’esportazione di alcune materie prime e prodotti ad esse associati, al fine di prevenire la deforestazione e il degrado forestale.
Nel dettaglio, il Regolamento EUDR vieta la commercializzazione e l’export nell’UE di prodotti derivanti da territori su cui si è verificata deforestazione successivamente al 31 dicembre 2020 o che non rispettano la legislazione vigente nel Paese di produzione. Il Regolamento abroga il precedente Regolamento (UE) n. 995/2010, ampliandone il campo di applicazione e innalzandone le disposizioni di due diligence, con l’obiettivo di contrastare efficacemente le cause ambientali e sociali della deforestazione.
Regolamento e guida si pongono così come strumenti chiave per tutelare foreste e biodiversità a livello globale, contribuendo altresì a una maggiore trasparenza e responsabilità lungo le catene di approvvigionamento agricole e forestali destinate al mercato europeo.
Regolamento EUDR cos'è
Il Regolamento EUDR si applica alla commercializzazione e all'esportazione di alcune materie prime e prodotti derivati specificamente elencati nell'Allegato I del Regolamento. Tra questi vi sono: cacao, caffè, olio di palma, gomma naturale, soia, prodotti della carne bovina, legname e loro derivati.
La guida della Commissione si articola in una serie di capitoli che spiegano in dettaglio i termini chiave, le procedure di due diligence, la delimitazione della responsabilità degli operatori e dei commercianti, il quadro normativo e le tempistiche di entrata in vigore. Vengono poi affrontate tematiche specifiche quali la definizione di “deforestazione”, “uso agricolo”, nonché i criteri per valutare la complessità delle catene di approvvigionamento e i rischi di non conformità.
L’obiettivo è di chiarire in maniera approfondita i diversi aspetti operativi e giuridici per coloro che devono applicare il Regolamento, tra cui operatori, commercianti, autorità di controllo e giudiziaria.
Obblighi principali del Regolamento EUDR
Placing on the Market (Immissione sul mercato): secondo il Regolamento EUDR, l’immissione sul mercato si intende quale prima messa a disposizione di un prodotto rilevante nel mercato dell’Unione Europea, sia esso prodotto internamente o importato da Paesi terzi. L’operatore responsabile dell’immissione deve attuare la due diligence e garantire il rispetto delle norme di deforestazione-free e legalità locale.
Making available on the Market (Messa a disposizione del mercato): si tratta della fornitura o vendita dei prodotti all’interno del mercato europeo, non necessariamente la prima. I commercianti (traders) che effettuano questa attività devono mantenere la tracciabilità e, a seconda delle dimensioni, effettuare o meno la due diligence.
Export: riguarda l’operazione doganale di esportazione dei prodotti dall’Unione Europea verso Paesi terzi, con l’applicazione di obblighi analoghi a quelli per l’immissione sul mercato.
Definizione e ruolo di “operator” e “trader”
Secondo la definizione del Regolamento, “operator” è qualsiasi persona fisica o giuridica che mette in commercio o esporta i prodotti rilevanti nell’ambito di una attività commerciale. Ciò comprende produttori, importatori, trasformatori e distributori. Nel caso di prodotti provenienti da Paesi terzi, l’operatore è colui che effettua la dichiarazione doganale di “release for free circulation”.
I “trader” sono invece soggetti nella catena commerciale che non effettuano la prima immissione ma mettono a disposizione o vendono prodotti già presenti nel mercato UE, e hanno obblighi più limitati rispetto agli operatori, soprattutto se di piccole dimensioni (PMI) secondo quanto stabilito dal Regolamento.
Le scadenze e la transizione del Regolamento EUDR
Il Regolamento EUDR è entrato in vigore il 29 giugno 2023, ma le principali disposizioni di obbligo su operatori e trader si applicheranno a partire dal 30 dicembre 2025. Per le microimprese e piccole imprese, il termine per l’applicazione è differito al 30 giugno 2026, al fine di agevolare la transizione.
Durante questo periodo transitorio, i prodotti immessi nel mercato prima dell’entrata in vigore non saranno soggetti alle nuove norme EUDR.
EUDR, l’esercizio della Due Diligence
Centralmente nel Regolamento EUDR vi è l’obbligo per gli operatori di svolgere una rigorosa due diligence prima dell’immissione sul mercato o esportazione di prodotti rilevanti.
Questa attività si articola in tre fasi:
Raccolta di informazioni: l’operatore deve raccogliere dati, documenti e informazioni sui prodotti e tutta la filiera (luogo di produzione, specie, geolocalizzazione, documenti di conformità legale), anche relativi ai propri fornitori.
Analisi e valutazione del rischio: sulla base dei dati raccolti l’operatore valuta il rischio che il prodotto non sia conforme al Regolamento, analizzando criteri specifici quali la complessità della catena di approvvigionamento, il Paese di produzione, la presenza di certificazioni, le evidenze di illegalità o deforestazione, e altri indicatori di affidabilità.
Mitigazione del rischio: se si rileva un rischio non trascurabile, l’operatore deve adottare misure adeguate per mitigare tale rischio, come chiedere garanzie ulteriori ai fornitori o escludere i fornitori a rischio.
EUDR, il concetto di “negligible risk” (rischio trascurabile)
Uno dei concetti chiave approfonditi nella guida al Regolamento EUDR è quello di rischio trascurabile o “negligible risk”.
Cosa significa “negligible risk”?
Secondo il Regolamento (Articolo 2 punto 26), si tratta di una situazione in cui, a seguito di una valutazione completa delle informazioni prodotto-specifiche e di contesto, e se necessario a seguito dell’applicazione di misure di mitigazione, il rischio che una materie prime o prodotto associato sia non conforme (ossia non deforestation-free o non conforme alla legislazione) è nullo o trascurabile.
Questo implica che vi sia alta certezza che il prodotto:
- Non è stato prodotto su terra deforestata dopo il 31 dicembre 2020.
- È stato prodotto rispettando la legislazione locale.
Come si raggiunge questo livello di sicurezza?
Per prodotti provenienti da Paesi o zone a basso rischio (secondo liste ufficiali della Commissione), PMI e non-PMI possono beneficiare di semplificazioni, non essendo obbligati a svolgere tutte le fasi dettagliate della valutazione e mitigazione del rischio se anche non emergono indicazioni di rischio concreto.
Nel caso in cui anche da Paesi a basso rischio emergano segnali che suggeriscono un potenziale rischio (es. segnalazioni di non conformità, informazioni nuove), le misure di due diligence devono essere attivate.
Anche per operatori downstream non PMI, è possibile limitare le verifiche insistendo sulla certezza che la due diligence a monte sia stata condotta correttamente (es. valutazione di policy e sistemi di controllo degli operatori a monte).
Importanza del “negligible risk”:
Questo principio evita oneri eccessivi e ridondanti a operatori e trader quando i rischi sono effettivamente minimi o assenti, concentrando invece le risorse e le verifiche dove il rischio è concreto.
La complessità della catena di approvvigionamento
Il Regolamento evidenzia come la complessità della supply chain sia un criterio rilevante per la valutazione del rischio.
Supply chain complesse, con più passaggi e intermediari, con miscelazione di prodotti o materie prime provenienti da più Paesi o geolocalizzazioni, rendono più difficile garantire la tracciabilità, aumentando il rischio di non conformità.
Gli operatori devono analizzare quanti e quali passaggi intervengono nella filiera, la mescolanza di prodotti e l’affidabilità dei dati forniti.
Legalità e normativa nazionale
Un altro punto fondamentale sono i requisiti di legalità, intesa come rispetto della legislazione vigente nel Paese di produzione. Il Regolamento EUDR considera come “relevant legislation” un ampio insieme di norme: normative su diritti di uso del terreno, tutela ambientale, gestione forestale sostenibile, rispetto dei diritti di popolazioni indigene e locali, normative fiscali e commerciali collegate.
È responsabilità degli operatori raccogliere prove che il prodotto rispetta tali norme, mediante documentazione ufficiale, contratti, certificazioni, audit, sentenze e altri elementi verificabili.
In Paesi con alti indici di corruzione o scarsa applicazione della legge, le informazioni vanno ulteriormente approfondite perché potrebbero essere falsificate o incomplete.
Prodotti compositi e documentazione
Il Regolamento EUDR distingue chiaramente anche i prodotti “compositi” che includono più materie prime rilevanti (es. cioccolato fatto con cacao e olio di palma). In questi casi l’operatore deve applicare la due diligence a ogni componente rilevante, verificandone origine, specie e geolocalizzazione.
Per agevolare i processi, è possibile fare riferimento a documenti di due diligence già predisposti a monte (DDS – Due Diligence Statement) purché se ne verifichi la correttezza e completezza.
Il ruolo di certificazioni e schemi di verifica di terze parti
La guida sottolinea il valore potenziale ma anche i limiti delle certificazioni e dei sistemi di verifica di terze parti (come certificazioni di sostenibilità).
Tali schemi, se affidabili, con standard allineati al Regolamento e con controlli indipendenti, possono integrare i dati a supporto della due diligence, ma non sostituiscono la responsabilità diretta dell’operatore.
Gli operatori devono quindi valutare con attenzione la qualità, trasparenza, governance e l’effettiva copertura dei rischi di questi schemi e verificare che la catena di custodia non preveda miscele di materiale certificato e non certificato, cosa vietata.
Uso agricolo e definizione di foresta
Il Regolamento chiarisce anche la definizione di “deforestazione” come conversione di foresta in uso agricolo dopo il 31 dicembre 2020. Sono regolate in dettaglio le condizioni per definire cosa costituisca “foresta” (superficie, copertura del suolo, altezza media alberi) e “uso agricolo” (piantagioni, terreni temporaneamente incolti o in rotazione, aree di allevamento).
Altre conversioni di uso del suolo, come urbanizzazione o installazioni per energie rinnovabili, non sono considerate deforestazione.
