Il value chain cap è uno dei principali strumenti normativi introdotti dalla Direttiva Omnibus I 2026/470 per ridurre i costi di conformità legati alla rendicontazione di sostenibilità aziendale prevista dalla CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
Le imprese soggette alla CSRD sono tenute a rendicontare rischi, impatti e opportunità di sostenibilità lungo l'intera catena del valore, inclusi i fornitori. Per farlo, spesso richiedono informazioni a partner commerciali e subfornitori — un meccanismo noto come "effetto a cascata" — che può generare oneri informativi sproporzionati, soprattutto per le piccole e medie imprese.
Il value chain cap interviene precisamente su questo punto: vieta alle imprese soggette alla CSRD di richiedere alle aziende della propria catena del valore con un massimo di 1.000 dipendenti un set di informazioni più ampio rispetto a quello definito dallo standard di rendicontazione volontaria adottato dalla Commissione europea come atto delegato.
In termini pratici, il value chain cap definisce un tetto massimo alle richieste informative che le grandi aziende possono avanzare verso soggetti più piccoli all'interno delle proprie filiere, nell'ambito degli adempimenti CSRD.
Lo Standard Volontario della Commissione europea: struttura e funzione
La Commissione europea ha pubblicato una bozza di standard di rendicontazione volontaria (Voluntary Reporting Standard), attualmente aperta alla consultazione pubblica tramite la piattaforma "Have Your Say" fino al 3 giugno 2026. Questo standard è il documento di riferimento per determinare concretamente i contenuti del value chain cap.
- Lo standard si articola in due moduli:
Modulo base — pensato specificamente per le microimprese, rappresenta il livello minimo di rendicontazione volontaria e costituisce il prerequisito per l'applicazione del modulo completo. - Modulo completo — si costruisce sul modulo base e amplia il perimetro informativo. L'accesso al modulo completo richiede che l'azienda applichi già il modulo base.
Ogni singola divulgazione prevista dallo standard è classificata in quattro categorie:
- "Necessarie" — informazioni che l'azienda deve comunicare se applica lo standard.
- "Necessario se applicabile" — informazioni da comunicare solo al verificarsi di determinate condizioni.
- "Volontario" — informazioni che l'azienda può comunicare, ma senza obbligo.
- "Considerazioni nella comunicazione di informazioni di settore" — informazioni aggiuntive rilevanti per specifici contesti settoriali.
Il value chain cap si applica esclusivamente alle divulgazioni classificate come "necessarie" — sia nel modulo base che nel modulo completo. Le aziende soggette alla CSRD non possono richiedere alle imprese della propria catena del valore informazioni rientranti nelle altre tre categorie.
Value chain cap e dimensione aziendale: una tutela proporzionata
Un elemento di particolare rilievo del value chain cap riguarda la differenziazione per dimensione aziendale, ispirata al principio di proporzionalità.
Per le aziende con fino a 10 dipendenti, alcune informazioni classificate come "necessarie" per le aziende tra 11 e 1.000 dipendenti sono state riclassificate come "facoltative". Questo significa che il perimetro del value chain cap è più ristretto per le microimprese, offrendo loro una protezione maggiore dall'effetto a cascata rispetto alle realtà di dimensione medio-piccola.
In sintesi:
- Aziende da 11 a 1.000 dipendenti: il value chain cap corrisponde all'insieme delle divulgazioni "necessarie" dei moduli base e completo dello standard volontario.
- Aziende fino a 10 dipendenti: il value chain cap è più limitato, escludendo alcune informazioni che per la fascia superiore risultano invece obbligatorie.
Il dettaglio di quali informazioni rientrano nel value chain cap per ciascuna fascia dimensionale è contenuto nell'Allegato II dell'atto delegato sullo standard volontario.
Cosa NON implica il value chain cap: i chiarimenti della Commissione europea
La Direttiva Omnibus I e i relativi documenti esplicativi pubblicati dalla Commissione chiariscono alcuni fraintendimenti frequenti sul value chain cap CSRD.
Il value chain cap non vieta alle aziende CSRD di fare richieste oltre il tetto. Le imprese soggette alla CSRD possono comunque richiedere informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal value chain cap. Tuttavia, in tal caso, devono:
- indicare esplicitamente quali informazioni richieste superano il limite;
- informare il fornitore o partner coinvolto che ha il diritto legale di rifiutarsi di fornire quelle informazioni aggiuntive.
Il value chain cap non obbliga le PMI a rendicontare secondo lo standard volontario. Lo standard è, per definizione, del tutto volontario: nessuna azienda è obbligata ad adottarlo. La Direttiva Omnibus I stabilisce chiaramente che il value chain cap non impone né implica alcun obbligo di rendicontazione per le aziende della catena del valore.
Adottare lo standard volontario non garantisce l'immunità da ulteriori richieste. Se un'azienda sceglie di rendicontare secondo lo standard volontario, avrà coperto tutte le informazioni che una società CSRD-reporting potrebbe richiedere ai fini della propria rendicontazione. Tuttavia, l'azienda richiedente potrebbe comunque avanzare richieste aggiuntive, anche su materie non correlate alla CSRD — fermo restando l'obbligo di trasparenza sul superamento del tetto e il diritto di rifiuto.
Le aziende CSRD devono richiedere tutte le informazioni previste dal value chain cap?
La risposta è no, e questa distinzione è fondamentale per comprendere la logica del value chain cap nel quadro della CSRD.
Il Considerando 12 della Direttiva Omnibus I è esplicito: le imprese soggette alla CSRD devono richiedere alle imprese della loro catena del valore solo le informazioni effettivamente necessarie. In particolare, il testo invita a richiedere un set informativo inferiore a quello previsto dallo standard volontario, qualora non tutte le informazioni ivi contenute risultino necessarie per la propria rendicontazione.
Il value chain cap definisce quindi un massimale, non un obiettivo. Le aziende CSRD dovrebbero orientarsi verso un approccio proporzionato e selettivo nelle richieste alla propria catena del valore, evitando di trattare il limite come un floor anziché come un ceiling.
Il perimetro di applicazione del value chain cap
È importante precisare che il value chain cap si applica esclusivamente nel contesto degli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD. Non influisce su richieste di informazioni avanzate per finalità diverse dalla rendicontazione di sostenibilità ai sensi della CSRD.
Questo significa che rapporti commerciali, processi di due diligence contrattuale, valutazioni ESG di rating, o altre forme di raccolta dati lungo la filiera che non abbiano a oggetto specificamente la rendicontazione CSRD non rientrano nel perimetro di tutela del value chain cap.
Il ruolo degli ESRS e il rapporto con lo standard volontario
Il value chain cap si innesta in un ecosistema normativo più ampio, che include gli ESRS (European Sustainability Reporting Standards), gli standard tecnici obbligatori per le aziende soggette alla CSRD.
Lo standard volontario non è un sottoinsieme semplificato degli ESRS, bensì uno strumento autonomo, calibrato sulle capacità informative delle imprese di minori dimensioni. La sua struttura modulare — con modulo base per le microimprese e modulo completo per le realtà fino a 1.000 dipendenti — è progettata per essere proporzionata rispetto agli ESRS completi.
Il valore aggiunto dello standard volontario risiede nella sua capacità di rendere operativo il value chain cap: fornisce alle aziende della catena del valore un framework di riferimento chiaro per sapere fino a dove si estendono le richieste legittime delle grandi aziende, e alle aziende CSRD uno strumento per circoscrivere le proprie richieste a quanto normativamente ammissibile.
Sintesi: cosa sapere sul value chain cap CSRD in 5 punti
- Cos'è: Il value chain cap è il limite massimo alle informazioni di sostenibilità che un'azienda soggetta alla CSRD può richiedere ai propri fornitori/partner con meno di 1.000 dipendenti.
- Chi tutela: il value chain cap tutela le aziende con fino a 1.000 dipendenti — con protezione rafforzata per quelle fino a 10 dipendenti.
- Come si determina: il perimetro del value chain cap è definito dalle divulgazioni "necessarie" dello standard di rendicontazione volontaria pubblicato dalla Commissione europea.
- Cosa non impone: il value chain cap non obbliga le PMI a rendicontare né a rispettare lo standard volontario; non vieta richieste oltre il tetto, ma impone trasparenza e riconosce il diritto di rifiuto.
- Dove si applica: il value chain cap si applica esclusivamente nell'ambito della rendicontazione CSRD, non per altre finalità.
Fonte: Commissione europea – Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union. Documento Q&A "Feedback on sustainability reporting standards: additional explanatory information regarding value chain cap", pubblicato il 6 maggio 2026. Consultazione pubblica aperta fino al 3 giugno 2026.